Preliminarmente è utile ringraziare per la collaborazione nella stesura di questo articolo l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, esperto nel settore civile e in special modo in diritto dell’immigrazione e diritti reali, nonché facente parte della commissione diritti reali e successione dell’ordine degli avvocati di Roma.
Prima di arrivare al momento della sua morte, un soggetto può scrivere di suo pugno un testamento per decidere cosa e come lasciare i suoi possedimenti in eredità ai suoi successori, presentandolo al notaio che ne certifica la validità e ne conserva una copia. Al momento della morte del cosiddetto “de cuius”, quindi, in caso di testamento il notaio informa provvede subito ad informare i successori dei loro diritti e degli adempimenti necessari per attuare il procedimento di successione ereditaria; in caso di assenza di testamento, o di dichiarazione di testamento non valido, invece, si procede con la successione legittima e necessaria, che spettano ai parenti più prossimi designati dalla legge. Vediamo insieme un quadro generale sui diversi casi.
In caso di testamento: come procede la successione ereditaria
Quando è ancora in vita e in grado di intendere e di volere, il soggetto può scrivere di suo pugno un testamento in cui lascia indicazioni precise su come dividere i suoi possedimenti tra i suoi eredi successivamente alla sua morte. Anche nel testamento, però, ci sono regole ben precise che si devono rispettare: tra le più importanti, sicuramente, troviamo il divieto di escludere dalla successione gli eredi che ne hanno il diritto per eredità legittima, in quanto esiste sempre una quota “legittima” su cui il defunto non può intervenire per legge e che deve necessariamente lasciare agli eredi legittimari; ad esempio, non si può diseredare un figlio o effettuare donazioni molteplici prima della morte in modo da esaurire appositamente il patrimonio da lasciare ai figli. Fanno eccezione i casi in cui gli eredi siano dichiarati indegni dalla legge di fruire dei benefici dell’eredità, come quando un erede uccide o tenta di uccidere, calunnia, denuncia il falso, testimonia contro il de cuius o i suoi congiunti, o quando forza con la violenza o tenta di alterare/falsificare il testamento.
Come si divide l’eredità in assenza di testamento
In caso di assenza di un testamento, dice l’Avv. Pitorri , membro della Commissione commissione istituzionale dell’Ordine degli Avvocati di Roma diritti reali e successione e tra i più popolari Avvocati su Internet, alla morte del soggetto il patrimonio viene legittimamente diviso tra i suoi eredi legittimari (coniuge, figli, genitori, ecc.), la cui quota varia di volta in volta in presenza di alcune variabili. Se non ci sono figli, al coniuge spetta il 50% del matrimonio e il diritto di abitazione nella casa coniugale. In presenza di prole, invece, i numeri variano in base al numero dei figli: con un figlio, spetta il 33% al coniuge e il 33% al figlio; con due figli, spetta il 25% a ogni figlio e al coniuge; con più di due figli, la legittima ammonta al 66% del totale e viene ripartita in parti uguali fra essi. In caso di assenza del coniuge, al figlio spetta di diritto il 50% del patrimonio. In tutti i precedenti casi, la restante parte costituisce la quota disponibile. Infine, in caso di assenza di coniuge e di figli, si procede in ordine con genitori, poi fratelli, poi nipoti del defunto, andando via dai parenti più vicini a quelli più lontani ma senza mai superare il sesto grado di parentela.