La pandemia non è ancora finita e anche se la morsa è stata allentata non c’è ancora un pieno ritorno alla normalità. Lo dimostrano anche le problematiche relative al personale no vax.

Con la sentenza 1962 del 17 maggio scorso, il Tribunale di Milano ha ribadito la tenuta legale delle norme approvate durante la fase pandemica.

Le persone prive di vaccinazione aumentano il rischi di contagio nei luoghi di lavoro, quindi è legittima la presa di posizione del datore di lavoro che decide di sospendere dalle mansioni e dal relativo stipendio nei periodi espressamente previsti dalla legge. Il Tribunale milanese, nello specifico, con la sentenza 1962 del 17 maggio 2022, ha messo fine alla controversia di una lavoratrice della scuola che chiedeva di annullare il provvedimento di sospensione non retribuita a causa della mancata esecuzione dell’obbligo vaccinale. La lavoratrice in questione aveva chiesto di essere reintegrata in servizio – eventualmente modificando le mansioni per evitare il contagio da Covid – e il pagamento delle retribuzioni maturati ma non percepiti a partire dalla sospensione.

L’avvocato della difesa aveva chiesto anche il risarcimento del danno non patrimoniale per ingiusta discriminazione, oppure, in alternativa, un assegno alimentare in misura non superiore a metà dello stipendio percepito dalla sua cliente.

A seguito del Dl 24/2022, il personale che non ha completato l’obbligo vaccinale è stato destinato ad altre attività come quelle di supporto all’istituzione scolastica. Per quanto riguarda le altre richieste, cioè, l’accertamento dell’illegittimità della sospensione della donna e il pagamento delle mensilità arretrate oltre alla richiesta di un risarcimento del danno, sono state tutte giudicate inammissibili, avendo avuto in oggetto un facere infungibile, un obbligo cioè non evitabile. Sono state quindi tutte respinte nel merito.  

Con questa sentenza il Tribunale ha confermato che i docenti sospesi per non aver rispettato l’obbligo vaccinale non avranno diritto ad alcun risarcimento. 

Smart Working Covid: calendario proroghe in Gazzetta Ufficiale

Nella Gazzetta Ufficiale è stata pubblicata la Legge 52/2022 con le regole per l’uscita graduale dalle restrizioni pandemiche. Le misure previste riguardano anche le disposizioni per il cosiddetto smart working, cioè il tele-lavoro da casa.  

Fino al 30 giugno 2022, ai soggetti affetti da patologie croniche e condizione di fragilità (L. n. 11/2022), la prestazione lavorativa si rende in modalità agile oppure, per i dipendenti pubblici e privati in possesso di idonea certificazione, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero, mentre i datori di lavoro privati hanno diritto a un rimborso forfettario a copertura della mancata erogazione dell’indennità di malattia INPS per questi lavoratori.

Fino al 30 giugno 2022, i lavoratori fragili possono lavorare in smart working, anche se con una diversa mansione nella medesima categoria o area di inquadramento, oppure svolgeranno delle attività di formazione professionale da casa.

Fino al 31 luglio 2022 rimane attiva per la sorveglianza sanitaria per tutti i lavoratori che risultano esposti al rischio di contagio da Covid.

Fino al 31 luglio 2022 i genitori dipendenti in ambito privato con almeno un figlio minore al di sotto dei 14 anni (se uno dei due non percepisce strumenti di sostegno al reddito per sospensione del lavoro o anche se non lavora)  possono rimanere in smart-working anche in assenza di accordi individuali, se compatibile con le mansioni lavorative. Stessa cosa, per i lavoratori esposti che rischiano il contagio per comorbilità, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, se compatibile con la prestazione.

Il 31 agosto 2022 rappresenta la proroga del termine per la procedura semplificata di comunicazione del lavoro agile nel settore privato, di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020, (art. 10, comma 2 bis, D.L. n. 24/2022).